La pioggia battente degli ultimi giorni ha reso molte delle nostre strade un autentico groviera: buche più o meno profonde si sono create a causa dell’acqua che s’infiltra nelle crepe dell’asfalto e con la pressione causata dal passaggio dei mezzi più pesanti (autobus, TIR, etc.) tende a sbriciolare il manto stradale.

In questi casi la fisica ha sicuramente le sue colpe, ma la vera responsabile è la cattiva manutenzione (o in certi casi anche costruzione) delle strade, con il risultato che ci troviamo con strade urbane e extraurbane piene di crateri che, riempiendosi di pioggia, diventano praticamente invisibili e molto, molto insidiosi.

A tanti infatti è capitato di finire in una buca, camminando a piedi o alla guida del proprio veicolo, riportando lesioni o subendo danni alle parti meccaniche dell’automobile o dello scooter o della bicicletta. In altri casi sono addirittura scaturiti veri e propri incidenti tra veicoli, con talvolta danni gravi anche alle persone.

Ma in questi casi: di chi è la responsabilità? è possibile chiedere e ottenere un risarcimento? a chi bisogna rivolgersi e come richiedere il risarcimento dei danni subiti?

 

In diritto: responsabilità ex art. 2051 cod.civ. e caso fortuito

Per giurisprudenza ormai consolidata, i danni provocati dai beni demaniali, come nella fattispecie le strade, sono ricondotti alla responsabilità da cosa in custodia (art 2051 cod.civ.).  Come già ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (20943/2022), l’art. 2051 cod.civ. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha la custodia della “cosa”. Pertanto, una volta che il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la “cosa” (nel nostro caso, la strada) ed il danno (le lesioni e i danni patiti), spetta al custode (proprietario della strada) fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell’estraneità dell’evento alla sua sfera (che non coincide con la dimostrazione dell’assenza di colpa).

Da quanto sopra emerge che il modello di responsabilità tratteggiato dall’art. 2051 c.c. prescinde da qualsiasi connotato di colpa, presumendo di contro la responsabilità oggettiva del custode della “cosa”. Dunque, per liberarsi dalla propria responsabilità oggettiva, il custode deve provare il caso fortuito, con tale espressione s’intende tutto ciò che non può prevedersi (fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest), non sia conoscibile né eliminabile nell’immediatezza.

Nella fattispecie non può certo considerarsi come rientrante nel fortuitus casus la pioggia incessante. Infatti, la circostanza che l’acqua che si infiltra tra le crepe del manto stradale possa causare delle buche al passaggio di mezzi pesanti è fatto assolutamente prevedibile, pertanto, la prevenzione della conseguenza pregiudizievole rientra appieno nell’attività di custodia. Il custode infatti non deve solo vigilare su quanto già accaduto, ma anche su ciò che è prevedibile possano essere le conseguenze.

 

Limite alla responsabilità del custode: la colpevole inavvedutezza del danneggiato

Riassumendo, l’art. 2051 cod.civ impone che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, del pari dispone che la responsabilità del custode è esclusa solo nel caso in cui si dimostri la sussistenza del caso fortuito o qualora si provi la rilevanza causale della condotta del danneggiato (o di un terzo) nella causazione del danno.

In tal senso la giurisprudenza ha di fatto più volte affermato che se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa dell’evento dannoso va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cass. 16034/2023), in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga chi entri in contatto con la “cosa” ad adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. 17443/2019).

Quindi, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso una condotta cauta e prudente del danneggiato, esigibile in base alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno.

 

Di fatto, cosa fare nel caso ci si ritrovi in questa situazione?

Innanzitutto, nell’immediatezza, è importante raccogliere il maggior numero possibile di elementi di prova. In particolare:

  • fare fotografie o video del punto esatto in cui si è verificato il sinistro, fare foto o video della buca e dei danni riportati dalla persona o dal veicolo;
  • segnarsi i nominativi e i recapiti telefonici di eventuali testimoni presenti al momento dell’evento;
  • chiamare la Polizia Locale per far redigere il verbale che certifichi le condizioni del manto stradale;
  • nel caso di danni fisici, recarsi al pronto soccorso, per avere un referto medico come prova da allegare alla richiesta di risarcimento;
  • conservare le fatture, gli scontrini, le ricevute di pagamento ed ogni utile documentazione relativa a tutte le spesa a cui si incorre a seguito dell’evento dannoso (riparazione del veicolo, spese mediche, mancati guadagni, etc.)

 

A chi va richiesto il risarcimento del danno?

Come abbiamo visto il custode, quindi l’amministrazione proprietaria della strada dissestata, è responsabile dei danni che le buche causano. Quindi, la prima cosa da fare è individuare chi è il proprietario di quella strada: in città è solitamente il Comune, mentre su strade provinciali o regionali la responsabilità è di Provincia e Regione.

 

Come fare la richiesta?

Solitamente la procedura da seguire per la richiesta di risarcimento e gli indirizzi cui inviarla è possibile trovarla sul sito dell’Amministrazione proprietaria della strada in questione.

Tuttavia, la corretta procedura per ottenere il risarcimento del danno prevede l’invio di una raccomandata A/R ovvero di una PEC con la relativa richiesta all’ufficio competente dell’ente proprietario della strada, allegando tutta la documentazione di cui si è in possesso: foto, fatture relative alle spese sostenute, certificati medici, etc.

A tale proposito, puoi scaricare il modello di lettera predisposto dai nostri esperti.

 

Quanto tempo ho per inoltrare la richiesta?

Il diritto al risarcimento del danno per buca stradale si prescrive in 5 anni dal giorno dell’accaduto (quindi ci sono 5 anni di tempo per presentare la richiesta di risarcimento).

 

Se faccio richiesta, verrò sempre risarcito?

Come abbiamo visto, la responsabilità del danno da buca sulla strada, sulla base dell’art. 2051 cod.civ., è dell’amministrazione proprietaria della strada; tuttavia lo stesso articolo stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“. Per caso fortuito si intende un evento imprevedibile e inevitabile per il quale il Comune o l’amministrazione non hanno colpe. Quindi in un eventuale giudizio potrebbe ricorrere la non denegata ipotesi in cui possa essere considerato “imprevedibile” (e quindi fuori dalla responsabilità del “custode”) il comportamento del danneggiato, se questo fosse stato imprudente (es.: era distratto o non ha considerato specifica segnaletica di pericolo, indicante strada dissestata, posta in prossimità della buca) o non conforme al Codice della Strada (es: guidava a velocità elevata).

In definitiva, la giurisprudenza in materia stabilisce che è possibile essere risarciti solo nel caso in cui si tratta di danno causato da “insidia stradale” ovvero nel caso in cui la buca, dovuta a cattiva o assente manutenzione della strada, non sia visibile ed evitabile.

 

Come posso segnalare e richiedere il pristino di una buca nel manto stradale?

Sul sito dei vari Enti proprietari di strade sono indicati l’indirizzo email e il numero telefonico a cui si possono inviare segnalazioni relative alla presenza di buche o dissesti del manto stradale.

Oppure è possibile effettuare una segnalazione alla Polizia Stradale conpetente per il tramite del numero unico di emergenza 112.

Inoltre, per aiutare gli altri automobilisti, nelle due più utilizzate app di navigazione (Google Maps e Waze) esistono apposite funzionalità per segnalare a tutti gli altri utenti la presenza di ostacoli o strade dissestate.