Come proporre istanza di annullamento d’ufficio in autotutela

La maggior parte dei cittadini per chiedere l’annullamento delle multe utilizzano i classici strumenti di impugnazione, costituiti dal ricorso amministrativo al Prefetto e dal ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace. Ma si può ricorrere anche ad un’altra forma di tutela, meno conosciuta ma comunque molto efficace, che è l’annullamento d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

L’istituto dell’autotutela rappresenta il potere dell’Amministrazione di annullare autonomamente o revocare parzialmente l’atto emesso.

Tale forma di tutela può essere attivata dal cittadino nei confronti della multa che risulta palesemente errata o illegittima. Normalmente l’Amministrazione che ha emesso la multa accetta l’istanza in autotutela al fine di evitare una controversia che, quasi certamente, la vedrebbe soccombere a causa della palese illegittimità della sanzione.

 

In quali casi è possibile chiedere l’annullamento in autotutela del verbale

Per le multe stradali il fondamento giuridico dell’istituto dell’autotutela è rappresentato dall’art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. che prevede l’annullamento in autotutela nei seguenti casi:

  • di errore di trascrizione del numero di targa;
  • errore dovuto alle informazioni non corrette provenienti dai pubblici registri;
  • in tutti gli altri casi di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione

Le Amministrazioni hanno tuttavia esteso la possibilità di chiedere l’annullamento in autotutela a una serie di altri casi, anche in forza della legge n.15/2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina “generale” dell’annullamento d’ufficio previsto per i provvedimenti illegittimi dall’articolo 21-nonies legge n. 241/1990.

Peraltro, bisogna considerare che, se il funzionario della Pubblica Amministrazione si accorge di un vizio evidente del verbale, non dovrebbe procedere senza tenere conto della richiesta di annullamento in autotutela avanzata dal cittadino poiché, in tal caso, l’Amministrazione rischierebbe oltretutto di sopportare spese processuali spesso superiori all’importo della multa.

In generale è possibile ricorrere all’annullamento in autotutela nei seguenti casi:

  • multa già pagata
  • errata trascrizione del numero di targa
  • errata rilevazione dei dati provenienti dai pubblici registri
  • veicolo oggetto di furto
  • decesso del proprietario del veicolo o del trasgressore
  • cessione del veicolo in data antecedente l’accertamento della violazione
  • conducente sprovvisto del certificato di assicurazione obbligatoria in caso di dimostrazione della sussistenza di copertura assicurativa
  • violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto per ZTL e corsie riservate al TPL nei confronti di veicoli autorizzati
  • accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione
  • transito nelle corsie bus ovvero ZTL a carico di soggetti titolari di permessi speciali
  • verbale notificato oltre i termini previsti dal Codice della strada.

Per quanto riguarda in particolare l’annullamento del verbale notificato in ritardo, alcune Amministrazioni ritengono che la illegittimità della multa debba essere formalmente dichiarata dall’Autorità giudiziaria o dal Prefetto competente a ricevere il rapporto, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il relativo verbale.

D’altronde, anche la circolare del Ministero dell’interno  n. 66 del 17.7.1995, ha evidenziato come, a parte alcune specifiche ipotesi, l’archiviazione del verbale deve essere di competenza del Prefetto.

 

Come si attiva il ricorso in autotutela della multa

Il ricorso in autotutela può essere attivato d’ufficio, oppure su richiesta della persona multata. Il ricorrente può chiedere l’annullamento della multa illegittima anche quando l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere.

E’ molto importante ricordare che l’istanza in autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso presso il Giudice di Pace (30 giorni) o il Prefetto (60 giorni), ne’ i termini di pagamento.

Perciò una volta trasmesso il ricorso è sempre consigliabile contattare telefonicamente l’Ufficio competente a ricevere l’istanza, per verificare lo stato della pratica, prima che decorrano i termini per la presentazione dell’eventuale ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

D’altronde non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela; l’annullamento del verbale illegittimo resta infatti un atto discrezionale dell’Amministrazione competente che può decidere di annullare o meno la multa.

L’annullamento della multa va richiesto trasmettendo all’Ufficio competente e  l’istanza che deve specificare:

  • il verbale di cui si chiede l’annullamento
  • l’esposizione sintetica dei fatti
  • i motivi per cui si ritiene l’atto illegittimo
  • l’eventuale documentazione a sostegno del ricorso

Il ricorso può essere proposto in carta semplice e non è necessario farsi assistere da un legale.

Per le istanze di annullamento in autotutela dei verbali notificati in ritardo è possibile predisporre il ricorso utilizzando il modelli proposti dai siti web di alcune Amministrazioni oppure scaricare il modello di lettera predisposto dai nostri esperti.

 

A quale Autorità va presentato il ricorso in autotutela

Trattandosi di istanza in autotutela il ricorso redatto deve essere rivolto all’ufficio o al comando di polizia che ha accertato l’infrazione.

 

Modalità di presentazione del ricorso in autotutela

Il ricorso redatto sulla base del modello da noi proposto deve essere solo stampato e firmato.

Se non si ha la disponibilità della firma digitale, il ricorso una volta stampato va sottoscritto, scansionato e inviato allegando copia del documento di identità del firmatario.

Nel caso invece si abbia a disposizione la firma digitale, il ricorso deve essere salvato nel formato PDF/a e firmato digitalmente.

Se invece si decide di utilizzare i moduli messi eventualmente a disposizione dall’Amministrazione occorre prestare attenzione a compilare l’atto in tutte le sue parti, perché se l’istanza non è completa potrebbe non essere accolta.

L’istanza in autotutela, firmata dal ricorrente, va presentata all’ufficio o comando di polizia che ha emesso il verbale:

  • a mezzo di lettera raccomandata A.R.
  • tramite Posta Elettronica Certificata
  • consegnando il ricorso direttamente all’ufficio competente.

In base al codice amministrativo digitale è possibile presentare l’istanza anche tramite posta elettronica ordinaria, ma in tal caso bisogna allegare all’istanza un documento d’identità.

Occorre ricordarsi di conservare sempre il documento che comprova la trasmissione del ricorso, ovvero nel caso l’invio venga effettuato tramite:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC) – la ricevuta di consegna e accettazione rilasciato dal sistema di posta elettronica;
  • Posta Elettronica Ordinaria, cioè via e-mail – si dovrebbe ricevere una comunicazione che conferma il ricevimento dell’istanza;
  • a mezzo lettera raccomandata – la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale;
  • con consegna a mani all’ufficio competente – la ricevuta con indicato il numero di protocollo.

 

Quali documenti vanno allegati al ricorso in autotutela

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia del verbale
  • copia della ricevuta/cad o di altro documento con il quale si può provare la data di notifica del verbale
  • documento d’identità

ATTENZIONE – L’istanza di autotutela ha solamente una funzione di mera denuncia o sollecitazione, e non crea in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere.

Perciò una volta trasmesso il ricorso è sempre consigliabile contattare telefonicamente l’ufficio competente a ricevere l’istanza, per verificare lo stato della pratica.